ECOBONUS 110% – Grande opportunità a costo ZERO!
25 Maggio 2020
Con l’emanazione del Decreto Rilancio appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stata introdotta la possibilità di usufruire di un super ecobonus al 110% per alcune tipologie di interventi di ristrutturazione edilizia.
L’occasione è certamente da cogliere al volo, in particolare per 2 motivi:
- Riqualificare il patrimonio edilizio ed accrescerne il valore;
- L’opportunità di effettuare interventi importanti a costo praticamente ZERO! Infatti è possibile cedere il credito che verrà maturato una volta eseguiti i lavori, il quale sarebbe stato restituito dallo Stato in 5 anni, direttamente all’impresa che realizzerà l’intervento o alle banche o intermediari finanziari. In alternativa è possibile ottenere uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori direttamente da parte dell’impresa, la quale a sua volta acquisirà il credito al 110% e potrà anche cederlo a banche e/o intermediari finanziari. In quest’ultimo caso, i lavori verrebbero realizzati senza aver sostenuto alcuna spesa.
Bisogna però fare un pò di chiarezza
Il messaggio che hanno recepito in molti è stato quello di poter effettuare qualsiasi intervento di ristrutturazione del loro immobile utilizzando il super ecobonus.
Ma come dice la parola stessa, si tratta di un ECO bonus e, pertanto, non spettante per ogni tipo di intervento!
Quali sono gli interventi ammessi alla detrazione?
- interventi di isolamento termico delle superfici opache (il cosiddetto cappotto termico), fino ad un ammontare di 60.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio;
- Sostituzione impianti di riscaldamento centralizzati con impianti a condensazione, a pompa di calore o a microcogenerazione, comprese le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianti, fino ad un ammontare di 30.000 euro per ogni unità immobiliare dell’edificio;
- Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione impianti di riscaldamento con impianti a pompa di calore (inclusi ibridi e geotermici), anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e di microcogenerazione, comprese le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianti, fino a 30.000 euro.
Nel super ecobonus rientrano anche gli interventi di sostituzione di infissi e condizionatori?
Si, così come rientrano anche le spese per gli interventi di efficientamento energetico di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013 come l’installazione di pannelli o di tende da sole ed anche l’installazione di colonnine elettriche all’interno degli edifici per la ricarica delle auto.
Questo è ammissibile solamente se questi interventi vengono realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b), e c).
Chi può usufruirne ed a quali condizioni
Condomìni, Istituti Autonomi delle Case Popolari (IACP), cooperative di abitazione e singoli appartamenti di persone fisiche non nell’esercizio di attività d’impresa, a condizione che:
- Le spese per gli interventi vengano essere sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
- I lavori dovranno permettere un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’ edificio o, qualora non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante APE, ante e post, rilasciato da un tecnico abilitato;
- Nel caso in cui l’intervento venga eseguito su un edificio unifamiliare, questo deve essere adibito a prima casa. Nel caso dei condomìni può anche essere una seconda casa.
Cessione del credito e sconto in fattura anche per gli altri interventi già oggetto di bonus
Con il Decreto Rilancio viene introdotta la possibilità di cedere il credito o ottenere lo sconto in fattura anche per i lavori di ristrutturazione per i quali spettava una detrazione al 50%, per il classico ecobonus al 65% e per il bonus facciate al 90%.
ATTENZIONE: Sanzioni da 2 a 15 mila euro per ogni attestazione o asseverazione infedele!!!
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