05 Febbraio 2021
In questo periodo molti commercianti, artigiani ed imprenditori si stanno chiedendo cosa possono fare e quali sono i loro diritti/doveri concessi dalla legge in merito all’impegno contrattuale di pagamento del canone di locazione dei locali dove svolgono le loro attività.
In una situazione come quella attuale, ciò che si verifica è un’impossibilità temporanea ex art. 1256 C.C. per il locatore, seppur incolpevolmente, di mettere a disposizione del conduttore l’immobile. Questo determinerebbe il diritto del conduttore di chiedere una riduzione del canone ai sensi dell’art. 1464 del C.C. corrispondente ai giorni di chiusura dell’attività per ordine dell’autorità.
Tale situazione, si sposa perfettamente per i negozi posti nei centri commerciali per i quali è stato stipulato un contratto di affitto di ramo d’azienda.
Non sembrano essere giustificati il richiamo all’eccessiva onerosità (art. 1467 del C.C.) ed all’impossibilità sopravvenuta totale (art. 1463 del C.C.), anche perché mirano, in sostanza, alla risoluzione del contratto in essere, mentre nella maggior parte dei casi le richieste dei conduttori sono dirette ad ottenere la sospensione del pagamento del canone.
Qualora, invece, quella di concludere la locazione sia l’effettiva volontà del conduttore, quest’ultimo potrebbe provare a percorrere la strada del recesso per gravi motivi tenendo però sempre presente l’obbligo di dover comunque continuare a pagare il canone di locazione per il periodo di preavviso.
Una valida soluzione sarebbe quella di trattare con il locatore la riduzione temporanea o definitiva del canone, in considerazione del fatto che si potrebbe dover fare i conti con ridotte capacità reddituali anche alla fine dell’emergenza.
Questo consentirebbe pure di evitare la perdita dell’avviamento.
In quest’ultimo caso, data la situazione che si è venuta a creare, non è consigliabile per il locatore respingere al mittente eventuali richieste di riduzione del canone, in quanto rischierebbe di ritrovarsi con un immobile sfitto e con l’obbligo di dover comunque pagare imposte e spese condominiali.
Inoltre, date le mutate condizioni di mercato, potrebbe non essere così facile trovare un altro conduttore disposto ad accettare le medesime condizioni contrattuali stabilite pre-Covid19.
Fonte Il Sole 24 Ore
Iniziamo con il dire che non è previsto, né dal codice civile né dagli strumenti messi in campo dal Governo per far fronte all’emergenza, alcun diritto alla sospensione o all’autoriduzione del canone, il quale resta per il conduttore un obbligo da adempiere.
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