Metti in quarantena il Mutuo!

13 Aprile  2020

SOSPENSIONE: A CHI SPETTA E COSA FARE …

A causa dell’emergenza sanitaria molte persone che hanno contratto un mutuo per acquistare la loro prima casa potrebbero trovarsi in difficoltà a pagare le rate. 

Per questo il Governo ha deciso di potenziare il Fondo Gasparrini, il quale prevede la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate nel caso si verifichino situazioni di temporanea difficoltà.

Per l’occasione il Fondo è stato finanziato con 400 milioni di euro ed è stata allargata la platea dei potenziali beneficiari a nuove categorie di persone come liberi professionisti, autonomi e dipendenti che abbiano perso il lavoro o subìto una riduzione dell’orario lavorativo.

Nel caso degli autonomi e dei liberi professionisti ci sarà un regime speciale valido fino al 17 dicembre e per accedere al congelamento delle rate di mutuo bisognerà presentare  esclusivamente un’autocertificazione che attesti di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o nel periodo tra tale data e la domanda (se minore ad un trimestre) un calo del fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019. In tal caso il congelamento del mutuo durerà 9 mesi.
Si potrà beneficiare della sospensione anche nel caso in cui se ne sia già beneficiato nel passato, purché il pagamento delle rate degli ultimi tre mesi sia stato regolare.

Per quanto riguarda chi ha subìto la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo, il periodo di congelamento del mutuo aumenta all’aumentare del periodo di sospensione:

  • dai 30 ai 151 giorni, sei mesi di stop;
  • dai 152 i 302 giorni, dodici mesi di stop;
  • maggiore di 303 giorni, diciotto mesi di stop.

La sospensione o la riduzione dovranno essere provate allegando alla domanda il provvedimento che autorizza l’accesso alla cassa integrazione o ad altri ammortizzatori sociali.

Per poter accedere alla moratoria il mutuo deve essere stato contratto per acquistare l’abitazione principale e quest’ultima non deve rientrare nelle categorie catastali considerate di lusso, cioè A/1, A/8, A/9. 

Con la Legge di conversione del decreto Cura Italia (Dl 18/2020) la soglia è stata alzata da 250 mila a 400 mila euro ed è decaduta l’incompatibilità con il Fondo di garanzia prima casa. 

Invece con il decreto liquidità (Dl 23/2020) la moratoria è stata allargata anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno e l’accesso è stato aperto anche alle ditte individuali ed agli artigiani. In questi ultimi due casi si applicherà il regime speciale valido solo fino al 17 dicembre. 

Il modulo della domanda potrà essere scaricato dai siti del dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia, della Consap o dell’Abi e dovrà essere presentata in via telematica alla banca allegando tutti i documenti (certificazione del datore di lavoro o autodichiarazione sul fatturato). Quest’ultima, dopo averne verificato la completezza, girerà la domanda a Consap che gestisce il Fondo, la quale entro 15 giorni comunicherà la propria decisione alla banca. In caso di esito favorevole, la banca invierà una comunicazione al mutuatario e provvederà a sospendere l’ammortamento del mutuo entro 30 giorni lavorativi.

Data l’emergenza, in caso di cointestatari il modulo potrà essere sottoscritto anche da uno solo degli intestatari che dichiari di agire anche in nome e per conto degli altri.

La moratoria prevedere che la quota capitale del mutuo verrà messa in coda alla scadenza del contratto originariamente pattuita ed il mutuatario pagherà solamente il 50% degli interessi (incluso lo spread), mentre la restante parte del 50% degli interessi maturati sulle rate non versate verrà pagata dal Fondo. Occorrerà quindi valutare la convenienza di attivare la procedura o meno.

Sono esclusi dal meccanismo i titolari di leasing immobiliare abitativo introdotto dalla Legge di Stabilità n. 208/2015 e coloro che hanno acquistato o attraverso il cosiddetto “rent to buy” introdotto nel nostro ordinamento con il decreto Sblocca Italia (Dl 133/2014 convertito in Legge 164/2014) o che hanno acquistato casa attraverso il rilascio di cambiali, anche ipotecarie. 

Fonte Il Sole 24 Ore

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