Con il passare degli anni, però, i segni del tempo potrebbero iniziare a farsi sentire e la necessità di ridargli nuovo lustro aumenterà sempre di più.
Per questo motivo, il legislatore ha messo a disposizione dei proprietari uno strumento che consente di poter usufruire di un’agevolazione fiscale sui lavori di rinnovamento e riqualificazione che verranno eseguiti su di essa.
L’agevolazione è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste nella possibilità di usufruire della detrazione fiscale di un importo pari al 36% (50% fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe) del costo dei lavori eseguiti fino ad un massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Questa somma può essere detratta in occasione della dichiarazione dei redditi e viene suddivisa in 10 rate annuali di pari importo.
Le stesse regole si applicano anche per i lavori di risparmio energetico che generano una detrazione ancora maggiore e pari al 65%.
Nel caso in cui il proprietario abbia più di 75 o 80 anni, si può richiedere di detrarre le spese in 5 o in 3 rate annuali.
In caso di decesso dell’avente diritto, la detrazione si trasmette per intero all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
A partire dal 1 gennaio 2012, in base all’art. 16-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi introdotto con il cosiddetto decreto “Salva Italia”, la parte di detrazione non ancora utilizzata dal proprietario-venditore SI TRASFERISCE AUTOMATICAMENTE ALL’ACQUIRENTE, purché sia persona fisica, salvo patto contrario.
Pertanto, qualora il proprietario voglia continuare ad usufruire della detrazione, è opportuno stabilirlo sin dall’inizio delle trattative inserendo nella proposta di acquisto o, in caso di assenza di questa, nel contratto preliminare di compravendita una specifica clausola, da ripetersi poi nel rogito notarile, che contenga l’accordo tra la parte promittente venditrice e la parte promissaria acquirente su fatto che la detrazione per i lavori eseguiti all’interno dell’immobile rimarrà a favore della parte promittente venditrice anche dopo l’atto di compravendita.
Si fa presente che nonostante la norma faccia riferimento solo alla compravendita, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, tali regole valgono anche per gli immobili oggetto di donazione o di permuta (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 19/06/2012)
Un’opzione interessante, ma spesso sottovalutata, è la possibilità di trattare con l’acquirente il prezzo di vendita dell’immobile a seconda che si stabilisca o meno di trasferire la detrazione all’acquirente.
Evitare il “fai da te”, ma affidarsi ad un professionista qualificato in grado di prestare attenzione su aspetti che altrimenti verrebbero sottovalutati dai “non addetti ai lavori” potrebbe rappresentare un’ottima assicurazione contro spiacevoli imprevisti.
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