“Guida al Bonus Prima casa Under 36: Regole per evitare di incappare in errori”

11 Novembre 

In questo articolo vogliamo affrontare un argomento sempre più all’ordine del giorno, ma molto delicato. Si tratta dell’introduzione, grazie al Decreto Sostegni bis, di importanti agevolazioni per gli under 36 che decidano di acquistare casa.

Nello specifico, oltre ad agevolare l’accesso al Fondo di Garanzia Consap (fondo statale gestito da Consap che interviene garantendo parte della quota capitale dei mutui richiesti, rendendo così più semplice l’accesso al credito) alzando il limite d’età da 35 a 36 anni ed aumentando la percentuale garantita dallo Stato dal 50% all’80%, con questo Decreto il Governo ha voluto sostenere ulteriormente l’autonomia abitativa dei giovani con Isee inferiore a 40.000 euro annui concedendogli di beneficiare dell’esenzione delle tasse legate all’acquisto.

 

Ma quali sono i requisiti per poter accedere al Fondo di Garanzia, senza correre il rischio di un accertamento?

Per poter beneficiare dell’esenzione, colui che richiede l’agevolazione dovrà essere in possesso di un Isee in corso di validità alla data dell’atto notarile di trasferimento della proprietà, in quanto, in tale occasione, andrà indicato il numero di protocollo dell’attestazione Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) o, in alternativa, il numero di protocollo della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) presentata dal richiedente.

Ricordiamo che l’Isee è calcolato sulla base dei redditi percepiti e del patrimonio posseduto nel secondo anno solare precedente la presentazione della Dsu, rapportati al numero dei soggetti che fanno pare dello stesso nucleo familiare.
Quindi, per gli atti stipulati nel 2021, l’Isee è quello riferito ai redditi ed al patrimonio dell’anno 2019.

Qualora la situazione lavorativa, economica o patrimoniale dei componenti del nucleo familiare sia significativamente variata rispetto alla situazione rappresentata nella Dsu ordinaria, è peraltro consentito far ricorso alla Isee corrente.

 

Le agevolazioni 

Il possesso dei requisiti consentirà di usufruire, per tutti gli atti di acquisto di abitazione principale stipulati dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2022 (con esclusione degli immobili accatastati in categoria A1, A8,  A9 e dell’acquisto di nude proprietà e/o usufrutto), dell’esenzione dell’imposta di registro (pari al 2% del valore catastale dell’immobile), ipotecaria e catastale (pari a 50 euro cadauna).

Nel caso in cui l’acquisto sia soggetto ad IVA (ad es. nuove costruzioni), si beneficerà sia dell’azzeramento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale che sarebbero dovute in misura fissa, sia di un credito d’imposta pari all’IVA (4% del valore di compravendita dell’immobile) pagata per l’acquisto dell’abitazione, il quale potrà essere usato come detrazione delle imposte Irpef in occasione della dichiarazione dei redditi successiva alla data dell’atto di acquisto. Tale agevolazione non è espressamente indicata dalla Legge, ma è stata specificata con una Circolare dell’AdE n. 12/E

L’agevolazione si applica anche alle pertinenze dell’immobile, come ad es. il box, il posto auto o la cantina.

Qualora per l’acquisto venga contratto un mutuo, si beneficerà anche dell’esenzione dell’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo del finanziamento.

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